Art. 23.
(Disposizione finanziaria).

      1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per l'attuazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della presente legge.